Sez. 2, Sentenza n. 3411 del 13/10/1976 (Rv. 382181 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - CORTILE E SPAZI DESTINATI PER L'USO E PER L'ACCESSO AD EDIFICI LIMITROFI DI PROPRIETA DIVERSI - PRESUNZIONE DI COMUNIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - CORTILE E SPAZI DESTINATI PER L'USO E PER L'ACCESSO AD EDIFICI LIMITROFI DI PROPRIETA DIVERSI - PRESUNZIONE DI COMUNIONE.*
La norma dettata dall'art 1117 n 1 cod civ, con riguardo ai cortili negli edifici condominiali, e applicabile, per analogia, anche ai cortili ed agli spazi permanentemente destinati per l'uso e per 'accesso ad edifici limitrofi, appartenenti a proprietari diversi, con la conseguenza che quei cortili e quegli spazi si presumono in comunione fra i predetti proprietari, fino a prova contraria. (V 516/73, mass n 362528).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)