Sez. 2 - , Ordinanza n. 20120 del 24/09/2020 (Rv. 659976 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Videoregistrazione del colloquio dinanzi alla commissione territoriale mancante - Audizione della parte personalmente comparsa in udienza - Necessità - Libertà di forme dell’audizione – Fondamento – Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, in mancanza della videoregistrazione del colloquio dinanzi alla commissione territoriale, il richiedente ha l'onere di comparire all'udienza fissata dal giudice anche ove non ne sia disposta l'audizione e, se comparso, deve essere sentito con libertà di forma, poiché nessuna norma impone al giudice la fissazione a tal fine di un'apposita e nuova udienza, né, per dar corso a questa, è prescritto il ricorso a modalità e formalità particolari. (Nella specie, la S.C., in un caso in cui era stata eccepita la mancata audizione del richiedente, ha ritenuto che questa fosse stata effettuata, in quanto lo straniero si era presentato all'udienza di comparizione e, assistito da un interprete, si era riportato agli atti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 11, Direttive Commissione CEE 26/07/2013 num. 32 art. 12 lett. F, Direttive Commissione CEE 26/07/2013 num. 32 art. 14, Direttive Commissione CEE 26/07/2013 num. 32 art. 31, Direttive Commissione CEE 26/07/2013 num. 32 art. 46, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)