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Sez. 1, Sentenza n. 11653 del 19/11/1998 (Rv. 520825 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Somme corrisposte per la definizione di tutte le pendenze in materia di imposta di bollo - Deduzione ex art. 20, comma sesto, D.L. n. 429/82 nell'anno del pagamento ai fini della determinazione del reddito di impresa - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520825-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, a mente dell'art. 20, comma sesto, del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, come modificato dall'art. 2 bis del D.L. 15 dicembre 1982 n. 916, convertito in legge 12 febbraio 1983 n. 27, nella determinazione del reddito complessivo di impresa soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche relativo all'esercizio nel quale il contribuente ha versato le somme dovute per la definizione amministrativa ai sensi del condono tributario del 1982 delle pendenze in materia di imposta di bollo, può essere dedotto l'intero ammontare della somma versata dal contribuente ai fini del detto condono anche se relativo alla definizione delle imposte dovute per periodi precedenti quello in cui il pagamento stesso è stato effettuato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 20, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Decreto Legge 15/12/1982 num. 916 art. 2 bis CORTE COST., Legge 12/02/1983 num. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)