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Sez. L, Sentenza n. 2871 del 29/04/1980 (Rv. 406617 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL CONCEDENTE A FAR CESSARE LA PROROGA - CONDIZIONI - SOPRAVVENIENZA NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE DELLA LEGGE N 176 DEL 1978 CONTENENTE LA MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE RICHIESTE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406617-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL CONCEDENTE A FAR CESSARE LA PROROGA - CONDIZIONI - SOPRAVVENIENZA NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE DELLA LEGGE N 176 DEL 1978 CONTENENTE LA MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE RICHIESTE - CONSEGUENZE.*

Ove nel corso del giudizio di Cassazione sia entrata in vigore la legge 10 maggio 1978 n 176, che, nel sostituire la disposizione contenuta nella lettera a) dell'art 1, comma secondo, del DLCPS 1 aprile 1947 n 273, ha modificato le condizioni soggettive necessarie per ottenere la cessazione della proroga legale del contratto di affitto di fondo rustico, aggiungendo che il concedente o il locatore deve avere altresi esercitato l'attivita di coltivatore diretto per almeno due anni, deve essere cassata con rinvio la sentenza di appello che, nel pronunziare sulla richiesta di cessazione della proroga legale, ha compiuto l'esame delle risultanze processuali con riferimento ai criteri posti dalla legge abrogata senza valutare la sussistenza di tale ulteriore requisito previsto da una legge di immediata applicazione nei procedimenti giudiziari in corso, in qualunque grado. (Conf 1168/79, mass n 397379).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2, Legge 10/05/1978 num. 176 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)