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Sez. L, Sentenza n. 407 del 21/01/1982 (Rv. 418115 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - ESCLUSIONE - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 176 DEL 1978 - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1982-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418115-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - ESCLUSIONE - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 176 DEL 1978 - EFFETTI.*

L'entrata in vigore, nel corso del giudizio di legittimità, della legge 10 maggio 1978 n. 176 - che, nel sostituire l'art. 1, comma secondo, lett. A) del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, ha modificato le condizioni soggettive necessarie per ottenere la cessazione della proroga legale del contratto di affitto di fondo rustico, prescrivendo anche che il concedente o il locatore sia o sia stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni ed abbia esercitato per almeno due anni - comporta la Cassazione con rinvio della sentenza di appello che ha pronunciato sulla richiesta di cessazione di detta proroga, al fine del compimento, da parte del giudice di rinvio, delle indagini di merito circa la sussistenza o meno degli ulteriori requisiti previsti dalla nuova disciplina, applicabile, per espressa previsione legislativa, ai procedimenti giudiziari in corso, in qualunque stato e grado, al momento dell'entrata in vigore della legge. (V 2871/80, mass n 406617; (V 1168/79, mass n 397379).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2, Legge 10/05/1978 num. 176 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)