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Sez. 1, Sentenza n. 1132 del 08/02/1999 Cc. (dep. 12/04/1999) Rv. 212968 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Espiazione di pena cumulata, inflitta in parte per reati ostativi alla loro concessione - Imputazione della pena sofferta con priorità ai reati ostativi - Necessità.
Stato
decisa il 1999-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212968-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il cumulo delle pene costituisce un beneficio per il condannato e tale deve permanere in tutta la fase esecutiva. Ne discende che nel momento in cui l'unitarietà della pena dovesse tradursi in un danno, è consentito scioglierlo e prendere in considerazione le singole condanne in esso unificate, alle quali possono quindi essere attribuite le pene espiate le quali, secondo il principio del "favor rei", vanno riferite innanzi tutto alle condanne ostative alla concessione dei benefici penitenziari.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)