Sez. 1, Sentenza n. 4060 del 12/06/1996 Cc. (dep. 30/08/1996) Rv. 205613 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Cumulo delle pene - Scioglimento - Possibilità - Attribuzione della pena espiata a condanna ostativa alla concessione di benefici penitenziari - Possibilità.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Il cumulo delle pene costituisce un beneficio per il condannato e tale deve permanere in tutta la fase esecutiva; ne discende che nel momento in cui l'unitarietà della pena dovesse tradursi in un danno, è consentito scioglierlo e prendere in considerazione le singole condanne in esso unificate, alle quali possono quindi essere attribuite le pene espiate le quali, secondo il principio del "favor rei", vanno riferite innanzitutto alle condanne ostative alla concessione dei benefici penitenziari. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione del tribunale di sorveglianza che, sciogliendo il cumulo, aveva attribuito la pena già espiata ad una condanna ostativa, ai sensi dell'art. 4 bis ord. pen., alla concessione dei benefici e, di conseguenza, aveva giudicato non necessario, per l'ammissione del condannato ai benefici predetti, l'accertamento della sua collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58 ter ord. pen.).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)