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Sez. 1, Sentenza n. 25044 del 13/01/2012 Cc. (dep. 22/06/2012) Rv. 253334 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Condannati per delitti di terrorismo, eversione ordinamento costituzionale e criminalità mafiosa - Condotta di collaborazione - Necessità - Accertamento - Tribunale di sorveglianza.
Stato
decisa il 2012-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253334-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il presupposto delle condotte di collaborazione, per la concessione dei benefici penitenziari alle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve formare oggetto di accertamento ad opera del Tribunale di sorveglianza che sia richiesto dell'applicazione dei benefici, senza che a tal fine assuma rilievo l'eventuale provvedimento amministrativo di ammissione dell'interessato alle speciali misure di protezione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 13/02/2001 num. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)