Sez. 1, Ordinanza n. 7267 del 31/01/2006 Cc. (dep. 27/02/2006) Rv. 234072 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Accertamento giudiziale della collaborazione ai sensi dell'art. 58 ter legge n. 354 del 1975 e successive modifiche - Azione autonoma - Esclusione - Correlazione alla richiesta di un beneficio penitenziario - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di ordinamento penitenziario, la qualità di collaboratore di giustizia non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa fine a se stessa, mirante al preventivo riconoscimento di una condizione, assimilabile ad uno "status", indipendentemente dalla richiesta dei benefici per i quali opera la preclusione derivante dal titolo del reato, ma deve essere, invece, accertata nell'ambito del procedimento di merito, attivato dalla richiesta di uno dei detti benefici, con lo specifico scopo di stabilire se ricorra la particolare situazione derogatoria di cui all'art. 58 ter, comma primo, legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche, che consente al giudice di superare il divieto dettato, in linea generale, dall'art. 4 bis stessa legge.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)