Sez. L, Sentenza n. 13634 del 06/12/1999 (Rv. 531878 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Pensione forense - Liquidazione - Riscatto del periodo di praticantato, ex art. 12 della legge n. 141 del 1992 - Effetto - Momento di decorrenza della pensione - Rilevanza.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
Ai fini della liquidazione della pensione forense, il riscatto del periodo di attività esplicata come praticante procuratore, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 141 del 1992, ha effetto non già dal momento della presentazione della relativa domanda, ma da quello di decorrenza della pensione.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 141 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)