Sez. U, Sentenza n. 3667 del 28/03/1995 (Rv. 491464 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Riscatto dei periodi di lavoro prestato all'estero - Effetto - Dal momento di decorrenza della pensione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE
Il riscatto dei periodi di lavoro prestato all'estero senza copertura assicurativa, previsto dall'art. 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153, ha effetto non già dal momento della presentazione della relativa domanda, ma da quello di decorrenza della pensione, atteso il riferimento contenuto nella norma suddetta all'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, oltre che per le formalità, anche per la disciplina sostanziale, e considerato che i contributi dovuti per il riscatto partecipano della stessa natura dei contributi obbligatori, volontari e figurativi ai fini dell'anzianità assicurativa e contributiva.
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 50, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)