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Sez. 1, Sentenza n. 1745 del 30/07/1984 Cc. (dep. 05/09/1984) Rv. 165513 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - ORDINANZA DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DI LIBERTÀ PROVVISORIA O IN SUBORDINE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - MOTIVAZIONE DEL RIGETTO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-07-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165513-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - ORDINANZA DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DI LIBERTÀ PROVVISORIA O IN SUBORDINE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - MOTIVAZIONE DEL RIGETTO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CRITERI.*

Non è censurabile in Sede di legittimità l'ordinanza con la quale, nel respingere l'appello proposto dall'imputato avverso un provvedimento di rigetto delle istanze di libertà provvisoria ed, in subordine, della sostituzione della custodia in istituto penitenziario con gli arresti domiciliari, il giudice del merito abbia motivato il suo rigetto, fondandosi sulla pericolosità sociale dell'imputato, desunta sia dall'esame della gravità della attività criminosa, contestata e relativa alla partecipazione ad organizzazione camorristica, sia dai precedenti penali, risultanti dal certificato penale, anche se non specifici, sia dalla contestazione del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)