Sez. 1, Sentenza n. 1035 del 15/04/1985 Cc. (dep. 18/05/1985) Rv. 169308 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - RICHIESTA DI ARRESTI DOMICILIARI - RIGETTO - MOTIVAZIONE DEL RIGETTO - CONTENUTO - RICHIAMO AL PERICOLO PER LA COLLETTIVITÀ - SUFFICIENZA - ALTRI RICHIAMI PRESENTI NELLA MOTIVAZIONE - GRAVITÀ DEI FATTI, CONDOTTA DEGLI IMPUTATI - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - RICHIESTA DI ARRESTI DOMICILIARI - RIGETTO - MOTIVAZIONE DEL RIGETTO - CONTENUTO - RICHIAMO AL PERICOLO PER LA COLLETTIVITÀ - SUFFICIENZA - ALTRI RICHIAMI PRESENTI NELLA MOTIVAZIONE - GRAVITÀ DEI FATTI, CONDOTTA DEGLI IMPUTATI - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel decidere in senso negativo sulla richiesta della misura degli arresti domiciliari, il giudice può limitarsi a richiamare l'elemento, che ritiene prevalente, relativo al pericolo derivante dalla custodia attenuata. Ne consegue che, qualora il provvedimento di diniego, nella sua motivazione, faccia riferimento alla gravità dei reati ascritti, alle proporzioni ultranazionali assunte dalla condotta degli agenti, alla spiccata attitudine degli imputati alla perpetrazione di delitti contro il patrimonio e contro la persona, si è in presenza di elementi che non legittimano la previsione di una adeguata protezione della collettività in uno stato di attenuata custodia degli imputati e che costituiscono un apprezzamento sfavorevole di merito, sottratto al Sindacato di legittimità. (V mass n 165513; (V mass n 167230).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 8, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)