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Sez. L, Sentenza n. 14011 del 04/06/2013 (Rv. 626985 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Rimborsi dovuti dall'INPS ex sentenza Corte cost. n. 261 del 1991 - Esclusione di aggravio per rivalutazione o interessi - Interpretazione - Interessi e rivalutazione maturati fino alla pubblicazione della sentenza della Corte cost. n. 261 del 1991 - Computabilità - Esclusione - Fondamento - Retroattività degli effetti della sentenza Corte cost. n. 320 del 1995.
Stato
decisa il 2013-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626985-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

La disposizione dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 22 marzo 1993, n. 71, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 1993, n. 151, la quale - in relazione al rimborso delle somme dovute dall'INPS per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma secondo, d.l. n. 918 del 1968, convertito con modificazioni in legge n. 1089 del 1968, nella parte in cui esclude il beneficio degli sgravi contributivi in caso di retribuzioni non assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria) - prevede, relativamente a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione di tale sentenza, che tali rimborsi siano effettuati in dieci rate annuali di pari importo senza alcun aggravio per l'INPS per rivalutazione o interessi, va interpretata nel senso che tale principio è valido in qualsiasi tempo, ossia a prescindere dal momento della domanda giudiziaria o amministrativa, come affermato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 1995, che ha effetto retroattivo sui rapporti giuridici sorti anteriormente ma non ancora esauriti, come nel caso di specie. Non assume, pertanto, alcun rilievo la circostanza che la domanda di rimborso dei contributi sia stata effettuata prima o dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991,

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/03/1993 num. 71 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1991 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)