Sez. 1, Sentenza n. 7445 del 12/08/1996 (Rv. 499164 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Pignoramento presso il Ministero del tesoro di retribuzioni del dipendente statale - Competenza territoriale - Sentenza n. 231 del 1994 della Corte Costituzionale - Procedimenti in corso - Applicabilità.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
In tema di competenza territoriale per l'espropriazione forzata di crediti retributivi del dipendente di un'amministrazione statale, la sentenza della Corte Costituzionale n.231 del 10 giugno 1994, la quale, dichiarando l'illegittimità dell'art. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n.180 sull'esperibilità del pignoramento presso il Ministero del Tesoro, ha reso applicabili le regole generali dell'art. 26 cod. proc. civ. (competenza del giudice del luogo dell'organo o dell'ufficio tenuto al versamento della retribuzione), è operante nei procedimenti in corso, ancorché inerenti a rapporti pregressi, perché le pronunce della Corte Costituzionale non rientrano fra i "mutamenti della legge", che sono considerati ininfluenti, ai fini della competenza, dall'art. 5 cod. proc. civ., ove sopraggiunti dopo la proposizione della domanda. (V. Sent. n. 231, 10 giugno 1994, Corte Cost.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)