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Sez. 3, Sentenza n. 3352 del 18/04/1997 (Rv. 503785 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA | Crediti di lavoro del dipendente dell Stato - Espropriazione forzata - Giudice competente - Illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.P.R. n. 180 del 1950 - Effetti sui giudizi in corso.
Stato
decisa il 1997-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503785-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA

La nuova formulazione dell'art. 5 cod. proc. civ., che afferma il principio che la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano rilevanza i successivi mutamenti di essa (cosiddetta "perpetuatio iurisdictionis"), non impedisce che la dichiarazione di illegittimità' costituzionale della norma, in forza della quale si era originariamente radicata la competenza, produca i propri effetti (e determini lo spostamento di competenza) nei processi in corso (affermando il principio, la Corte ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza avverso il provvedimento con il quale il pretore si era dichiarato incompetente per effetto della dichiarazione con sentenza n. 321 del 1994 di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 in materia di esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti dello stato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge Cost. 11/03/1953 num. 87 art. 30 com. 3, DPR 05/01/1950 num. 180 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)