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Sez. 1, Sentenza n. 2130 del 28/07/1964 (Rv. 303122 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - AZIONE DELL'INTERPONENTE - FONDAMENTO - TRASFERIMENTO DI IMMOBILI - RAPPORTO TRA INTERPONENTI ED INTERPOSTO - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303122-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - AZIONE DELL'INTERPONENTE - FONDAMENTO - TRASFERIMENTO DI IMMOBILI - RAPPORTO TRA INTERPONENTI ED INTERPOSTO - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE.*

Nell'interposizione reale non esiste simulazione, in quanto l'interposto, d'accordo con l'interponente, contratta col terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto salvo l'Obbligo derivante dai rapporti interni di ritrasmettere i diritti in tal modo acquistati, all'interponente. L'Azione che l'interponente o altri in suo nome proprio esercitano per ottenere l'adempimento dell'obbligazione assunta dall'interposto prima della stipulazione del contratto, e formato sulla promessa di vendita fatta dall'interposto. Se, tale rapporto obbligatorio riguarda il trasferimento di beni immobili, non e consentito fornirne la prova per mezzo di testimoni, dovendo la promessa di vendita risultare, sotto pena di nullita, da atto scritto, a norma dell'art.1351, in relazione all'art.1350, n.1 cod. civ.. pertanto, ne l'interponente ne i terzi che facciano valere in suo nome il predetto diritto di carattere obbligatorio, cioe quello riguardante il ritrasferimento dell'immobile acquistato dall'interposto, possono provare la relativa convenzione se non mediante esibizione di atto scritto. (V. 329/60; 1331/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)