Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26244 del 03/11/2017 (Rv. 647018 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Espropriazione immobiliare - Mancato deposito della documentazione ipocatastale - Causa di estinzione del procedimento - Mancato deposito del certificato di destinazione urbanistica e delle mappe censuarie - Estinzione - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di estinzione del procedimento esecutivo, ai sensi dell'art. 567, commi 2 e 4, c.p.c., nel testo applicabile "ratione temporis" (anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 25), del d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif., in l. n. 80 del 2005, in vigore dal 1° marzo 2006), solo il mancato deposito della documentazione ipocatastale, ovvero del certificato notarile sostitutivo, comporta l'estinzione del procedimento, mentre il mancato deposito, nei termini prescritti, del certificato di destinazione urbanistica e delle mappe censuarie non è sanzionato con l'estinzione, stante il dato letterale e sistematico dei citati commi 2 e 4.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 562, Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 lett. E CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/08/1998 num. 302 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)