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Sez. 3, Sentenza n. 9348 del 20/04/2009 (Rv. 607862 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - ISTANZA | Art. 567 cod. proc. civ. nel testo previgente al 1° marzo 2006 - Estinzione della procedura esecutiva per mancata produzione dei certificati ipocatastali o delle certificazioni notarili sostitutive - Estensione di tale causa di estinzione all'omessa allegazione tempestiva del certificato di destinazione urbanistica - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607862-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - ISTANZA

Alla stregua del dato letterale e sistematico ricavabile dalle due disposizioni contenute nei commi secondo e quarto dell'art. 567 cod. proc. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis" anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 25), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modif., dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in vigore dal 1° marzo 2006), valutate nella loro reciproca interazione, deve escludersi che l'estinzione del processo esecutivo immobiliare possa essere disposta anche nell'ipotesi di mancata produzione del certificato di destinazione urbanistica, poiché, pur essendo richiesta la sua allegazione dal secondo comma, la conseguenza dell'estinzione è da ritenersi riferibile al solo mancato deposito, nei termini prescritti, delle certificazioni ipocatastali ovvero del certificato notarile sostitutivo delle stesse, come emerge espressamente dal disposto del quarto comma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 1 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)