Sez. 2, Sentenza n. 520 del 22/02/1972 (Rv. 356515 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - COMPENSAZIONE DELLE SPESE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - COMPENSAZIONE DELLE SPESE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'art 345, secondo comma, cod proc civ, richiamando i primi due commi dell'art 92 dello stesso codice, riserva al potere discrezionale del giudice di appello la valutazione del comportamento della parte che abbia prodotto documenti in Sede di gravame e, nelle situazioni ivi previste, non impone quindi al giudice di modificare il regolamento normale delle spese, ispirato al criterio della soccombenza, ma gli attribuisce una potesta discrezionale, le cui modalita di Esercizio si sottraggono al Sindacato di legittimita demandato alla Corte suprema. (Conf 13'71, mass n 349310).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)