Sez. 1, Sentenza n. 701 del 17/03/1970 (Rv. 345930 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - A MEZZO DI MESSI COMUNALI OD AUTORIZZATI - FORME PREVISTE DAL D P R N 645 DEL 1958 - APPLICABILITA - A MEZZO DI UFFICIALI GIUDIZIARI ED EQUIPARATI - DISCIPLINA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - OSSERVANZA - SOTTOSCRIZIONE DEL DESTINATARIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - A MEZZO DI MESSI COMUNALI OD AUTORIZZATI - FORME PREVISTE DAL D P R N 645 DEL 1958 - APPLICABILITA - A MEZZO DI UFFICIALI GIUDIZIARI ED EQUIPARATI - DISCIPLINA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - OSSERVANZA - SOTTOSCRIZIONE DEL DESTINATARIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Solo nell'ipotesi in cui la notificazione avvenga a mezzo dei messi comunali o dei messi all'uopo autorizzati trovano applicazione le forme previste dagli artt 38 del tu 29 gennaio 1958, n 645, e 89 del RD 11 luglio 1907, n 560, mentre nel caso in cui avvenga a mezzo degli ufficiali giudiziari o dei loro equiparati, tra i quali e il messo di conciliazione, devono osservarsi le norme ordinarie del codice di procedura civile, le quali non prevedono le formalita della sottoscrizione dell'originale dell'atto se non quando la consegna avvenga a mani del portiere o di un vicino. (V 3923-68, massima n 337442 1266-68, massima n 332799).*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 58, Legge 11/07/1907 num. 560 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)