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Sez. 1, Sentenza n. 1266 del 26/04/1968 (Rv. 332799 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO- AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - CONTENZIOSO- NOTIFICAZIONI DI ATTI PROCESSUALI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - A MEZZO DI MESSO COMUNALE O DI UFFICIALE GIUDIZIARIO- NORME RISPETTIVAMENTE APPLICABILI.*
Stato
decisa il 1968-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332799-01

TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO- AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - CONTENZIOSO- NOTIFICAZIONI DI ATTI PROCESSUALI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - A MEZZO DI MESSO COMUNALE O DI UFFICIALE GIUDIZIARIO- NORME RISPETTIVAMENTE APPLICABILI.*

Per le notificazioni degli Atti relativi ai Tributi, siano essi di natura sostanziale o processuale, l' amministrazione finanziaria puo avvalersi tanto dell'opera dei messi comunali o dei messi all'uopo autorizzati, quanto di quella degli ufficiali giudiziari e loro equiparati. Solo nell'ipotesi in cui la notificazione avvenga a mezzo dei messi comunali o dei messi all'uopo autorizzati, trovano applicazione le forme previste dagli art 38 del tu 29 gennaio 1958, n 645, e 89 del RD 11 luglio 1907, n 560, mentre nel caso in cui l' amministrazione si avvalga dell'opera degli ufficiali giudiziari devono osservarsi le norme del codice di procedura civile, le quali non prevedono la formalita della sottoscrizione dell'originale, se non quando la consegna avvenga a mani del portiere o di un vicino(art.139, comma quarto cpc). (V. N.2455-66, massima n.324.754).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Legge 11/07/1907 num. 560 art. 89, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)