Sez. 1, Sentenza n. 5882 del 13/11/1979 (Rv. 402552 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - DECORRENZA - SUCCESSIVA RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - EFFETTO RETROATTIVO - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLO SPIRARE DEL PERIODO DI TOLLERANZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - DECORRENZA - SUCCESSIVA RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - EFFETTO RETROATTIVO - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLO SPIRARE DEL PERIODO DI TOLLERANZA.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, il rinvio allo art 1901 secondo comma cod civ, contenuto nell'art 7 secondo comma della legge 24 dicembre 1969 n 990, implica che il mancato pagamento alla scadenza convenuta di un premio successivo al primo determina la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso di quindici giorni dalla scadenza medesima, indipendentemente dal protrarsi o meno dell'inadempienza dello assicurato, ed anche in caso di successiva risoluzione di diritto del contratto, il cui effetto retroattivo si produce dallo spirare di quel periodo di tolleranza. (V 3310/75, mass n 377438).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)