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Sez. 3, Sentenza n. 3310 del 13/10/1975 (Rv. 377438 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - DECORRENZA - DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI TOLLERANZA - SUCCESSIVE VICENDE DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - EFFICACIA - DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI TOLLERANZA.*
Stato
decisa il 1975-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377438-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - DECORRENZA - DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI TOLLERANZA - SUCCESSIVE VICENDE DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - EFFICACIA - DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI TOLLERANZA.*

Il mancato pagamento, da parte dell'assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell'art 1901 secondo comma cod civ, la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e, cioe, di quindici giorni dalla scadenza del premio medesimo; questo principio opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l'indicato periodo, ed anche in caso di protrarsi dell'inadempienza dell'assicurato e di eventuale successiva risoluzione di diritto del contratto, a norma dell'art 1901 terzo comma cod civ, nel senso che l'effetto retroattivo di tale risoluzione si produrra non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)