Sez. 3, Sentenza n. 1868 del 02/04/1979 (Rv. 398250 - 01)
VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE - VENDITA CON PATTO DI RISCATTO A GARANZIA DI UN MUTUO E VENDITA CON PATTO COMMISSORIO - DISTINZIONE - CRITERI - ANTERIORITA O CONTESTUALITA DEL MUTUO RISPETTO ALLA VENDITA - IRRILEVANZA.*
VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE - VENDITA CON PATTO DI RISCATTO A GARANZIA DI UN MUTUO E VENDITA CON PATTO COMMISSORIO - DISTINZIONE - CRITERI - ANTERIORITA O CONTESTUALITA DEL MUTUO RISPETTO ALLA VENDITA - IRRILEVANZA.*
Ai fini della distinzione tra compravendita con patto di riscatto stipulata a garanzia di un mutuo e compravendita con patto commissorio, e del tutto irrilevante che il mutuo sia antecedente o contestuale alla compravendita, poiche il criterio distintivo fra le due ipotesi deve essere ravvisato nella circostanza che nel primo caso si ha un immediato trapasso della proprieta del bene a favore del compratore mutuante, e l'Estinzione del mutuo si verifica qualora il riscatto non venga esercitato nel termine convenuto, mentre nel secondo caso il trasferimento della proprieta non e immediato, bensi sottoposto alla condizione sospensiva della mancata restituzione del capitale mutuato nel termine convenuto: in tale seconda ipotesi deve ravvisarsi un patto commissorio, vietato dall'art 2744 cod civ, ancorche il mutuo sia precedente all'atto di compravendita. (Conf 1800/76, mass n 380582).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 2744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)