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Sez. 6, Ordinanza n. 1330 del 27/06/1975 Cc. (dep. 05/04/1976) Rv. 133098 - 01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - ALLONTANAMENTO DAL PROPRIO DOMICILIO PER RAGIONI DI LAVORO - AMMISSIBILITA DELLA RESTITUZIONE IN TERMINI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133098-01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - ALLONTANAMENTO DAL PROPRIO DOMICILIO PER RAGIONI DI LAVORO - AMMISSIBILITA DELLA RESTITUZIONE IN TERMINI - ESCLUSIONE.*

L'allontanamento dal proprio domicilio per ragioni di lavoro non costituisce ne caso fortuito ne forza maggiore che giustifichino la restituzione in termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale regolarmente notificata. Tale situazione, infatti, non impedisce al soggetto interessato di prendere le opportune misure al fine di riparare agli effetti di una eventuale assenza, nominando un procuratore speciale ovvero impartendo le necessarie istruzioni ai familiari conviventi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 183 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)