Sez. 1, Sentenza n. 4468 del 19/10/1977 (Rv. 388076 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ADEGUAMENTO IN APPELLO AL MUTATO VALORE DELLA MONETA - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ADEGUAMENTO IN APPELLO AL MUTATO VALORE DELLA MONETA - CONDIZIONI.*
Nel procedimento di divorzio, affinche il giudice di appello possa adeguare al mutato valore della moneta l'assegno periodico, riconosciuto e liquidato dal primo giudice in favore di uno dei coniugi, e necessario che quest'ultimo deduca e dimostri non solo la sopravvenuta svalutazione, ma anche che le entrate dell'altro coniuge non abbiano risentito degli effetti della medesima.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)