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Sez. 1, Sentenza n. 549 del 23/01/1980 (Rv. 403937 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ADEGUAMENTO IN APPELLO AL MUTATO VALORE DELLA MONETA - ONERE PROBATORIO DEL CONIUGE CREDITORE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1980-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403937-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ADEGUAMENTO IN APPELLO AL MUTATO VALORE DELLA MONETA - ONERE PROBATORIO DEL CONIUGE CREDITORE - CONTENUTO.*

Nel procedimento di divorzio, affinche il giudice d'appello possa adeguare al mutato valore della moneta l'assegno periodico riconosciuto e liquidato dal giudice di primo grado in favore di uno dei coniugi, e necessario che quest'ultimo deduca e dimostri non solo la sopravvenuta svalutazione, ma anche che le entrate del coniuge onerato non abbiano risentito degli effetti della medesima. (Conf 4468/77, mass n 388076).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)