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Sez. 3, Sentenza n. 36093 del 03/06/2004 Ud. (dep. 09/09/2004) Rv. 229131 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Opere in cemento armato - Denuncia di inizio dei lavori - Fondamento - Circolari amministrative individuanti l'ambito di applicabilità della legge n. 1086 del 1071- Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229131-01

EDILIZIA - IN GENERE

La prescrizione della denuncia dell'inizio dei lavori con conglomerato cementizio, prevista dall'art. 1 della legge 5 novembre 1971 n. 1089, è giustificata dalla necessità di consentire all'ente preposto di venire a conoscenza di ogni attività costruttiva in cemento armato, ritenuta rilevante secondo l'interpretazione giurisprudenziale degli artt. 1 e 4 della citata legge n. 1089, e di effettuare i dovuti controlli al fine di escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, non rilevando in proposito le eventuali circolari amministrative emanate in senso contrario dall'autorità regionale.

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 1, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)