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Sez. 3, Sentenza n. 2803 del 22/10/1963 (Rv. 264352 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - IN GENERE - PIGNORAMENTO DEI CREDITI - ILLIQUIDI E CONDIZIONATI - POSSIBILITA - OBBLIGHI DI CUSTODIA DEL TERZO - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1963-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264352-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - IN GENERE - PIGNORAMENTO DEI CREDITI - ILLIQUIDI E CONDIZIONATI - POSSIBILITA - OBBLIGHI DI CUSTODIA DEL TERZO - CONTENUTO.*

Il tema di espropriazione presso terzi, il codice di rito disciplina allo stesso modo il pignoramento delle cose del debitore e il pignoramento dei crediti (art 543 cod proc civ) e, in entrambe le ipotesi, il terzo pignorato e soggetto agli obblighi che la legge impone al custode (art 546 cod proc civ). se, in relazione alle cose, la custodia si esplica mediante un preciso dovere di astenersi dal fare uso di esse senza autorizzazione del giudice e di rendere il conto (artt 521, ultimo comma, e 543 n 2 cod proc civ), i doveri di custodia inerenti ai crediti, in difetto di una specifica precisazione legislativa, si concretano sostanzialmente nel divieto di disporre delle relative somme e di sottrarle all'Azione esecutiva del creditore. La espropriazione presso terzi e configurabile non solo in riferimento a crediti in atto o maturati in epoca successiva al pignoramento dei quali il terzo sia l'effettivo debitore, ma anche a crediti illiquidi e condizionati, costituenti una mera 'spes', in quanto suscettibili di una capacita satisfattoria del tutto eventuale, e tali possono considerarsi anche quei crediti del debitore che siano comunque collegati al soddisfacimento di un credito del terzo. In quest'ultimo caso, l'Obbligo per il terzo di non disporre delle somme spettanti al debitore e subordinato all'effettivo recupero delle stessè ne, d'altra parte, puo essere imposta al terzo la esplicazione di una qualsiasi attivita, rivolta a rimuovere gli eventuali ostacoli che si frappongono alla riscossione del suo credito. (nella specie, un agente di commercio aveva, con l'acquiescenza del preponente (terzo pignorato per le provvigioni dell'agente) trattenuto le somme spettantegli a titolo di provvigione sugli affari conclusi, nonostante che, per il contratto di Agenzia, dovesse versare tutto il ricavato al preponente ed ottenere da questo la liquidazione delle sue spettanze).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)