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Sez. 6, Sentenza n. 25715 del 09/04/2003 Ud. (dep. 12/06/2003) Rv. 225482 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Rifiuto dell'acquirente di stupefacente di rivelare il nome del fornitore - Equiparazione a dichiarazione autoindiziante per il delitto di favoreggiamento personale - Esclusione - Utilizzazione del relativo verbale - Legittimità.
Stato
decisa il 2003-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225482-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Il rifiuto dell'acquirente di sostanza stupefacente di rivelare il nome del fornitore non è assimilabile a dichiarazione indiziante relativa a una sua condotta pregressa, ma costituisce esso stesso il reato di favoreggiamento personale, con la conseguente utilizzabilità del verbale dal quale il rifiuto stesso risulti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)