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Sez. L, Sentenza n. 16630 del 05/11/2003 (Rv. 567914 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE | Sentenza redatta e letta unitamente al dispositivo ex art. 23, comma ottavo della legge n. 689 del 1981 - Assenza di soluzione di continuità con la discussione della causa - Violazione di legge - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567914-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE

L'art. 23, legge n. 689 del 1981, col prevedere che la lettura del dispositivo sia effettuata subito dopo la discussione della causa e che il giudice possa anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, configura una continuità tra discussione e lettura della decisione (eventualmente estesa alla motivazione), pur nell'ovvio spazio temporale necessario alla stesura dell'atto, ed in assenza di uno spazio di riflessione, presupponendo che la necessaria riflessione possa essere effettuata nel corso dello stesso giudizio ed in particolare della discussione; conseguentemente la mancanza di soluzione di continuità tra la discussione e la lettura del dispositivo e della decisione non integra di per sè violazione di legge.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)