Sez. 6, Sentenza n. 7994 del 17/06/2014 Ud. (dep. 23/02/2015) Rv. 262455 - 01
IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO | Appello - Principio devolutivo - Conseguenze - Impugnazione della sentenza in punto di responsabilità - Asserita implicita devoluzione della doglianza sul trattamento sanzionatorio - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO
In base al principio devolutivo che caratterizza il giudizio di appello ed in base alle norme sulle formalità dell'impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità dei motivi (artt. 581, lett. c), e 591, primo comma, lett. c), cod. proc. pen.), deve escludersi che l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la S.C. ha ulteriormente evidenziato che, in mancanza di uno specifico motivo, il giudice d'appello non può procedere d'ufficio alla riduzione della pena, anche perchè la facoltà riconosciutagli dal quinto comma dell'art. 597 cod. proc. pen. è circoscritta all'applicazione di ufficio dei benefici e delle attenuanti ivi indicate).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)