Sez. U, Ordinanza n. 10207 del 26/06/2003 (Rv. 564616 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Segretari comunali e provinciali - Revoca dell'incarico da parte dell'ente locale - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Attesa l'ampia portata della normativa che, salvo tassative eccezioni, attribuisce al giudice ordinario la cognizione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie relative sia al rapporto di impiego intercorrente tra il segretario comunale e l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, sia al rapporto organico, intercorrente tra il segretario e l'ente locale e quindi anche alle controversie aventi ad oggetto la revoca dell'incarico da parte del Comune.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 15/05/1997 num. 127 art. 17 CORTE COST., DPR 04/12/1997 num. 465, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)