Sez. U, Sentenza n. 12136 del 02/07/2004 (Rv. 574051 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Comune - Domanda per la ripetizione di eccedenze sugli emolumenti corrisposti a segretario comunale a titolo di "diritti di rogito" ex art. 41 l. n. 312 del 1980 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie relativa a periodo anteriore al 30 giugno 1998.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
In relazione ai diritti c.d. di rogito del segretario comunale derivanti dall'art. 41 della legge n. 312 del 1980, corrispondenti ad obbligazioni la cui fonte è costituita dal rapporto di impiego con il Comune, la domanda di ripetizione della p.a., fondata sul dedotto superamento dei limiti stabiliti dalla legge predetta, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, giacché questa comprende tutte le controversie che trovano il loro titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, restando irrilevante che ricorrente sia l'amministrazione e non il suo dipendente. (Fattispecie relativa a periodo anteriore al 30 giugno 1998).
Riferimenti normativi: Legge 11/07/1980 num. 312 art. 41, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)