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Sez. U, Sentenza n. 3881 del 06/07/1979 (Rv. 400346 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIA PROMOSSA DINANZI ALL'AGO DALL'ESPROPRIANTE IN ORDINE ALLA STIMA DELL'INDENNITA PER L'APPLICABILITA ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA ESPROPRIATIVA DI CRITERI FISSATI DA LEGGI DIVERSE DA QUELLE POSTE A FONDAMENTO DEL PROVVEDIMENTO ABLATORIO DA PARTE DELL'AUTORITA AMMINISTRATIVA - CONTESTUALE PROPOSIZIONE IN VIA SUBORDINATA DELLA DOMANDA DI RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DELL'INDENNITA - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA SULLA PRIMA DOMANDA - PERSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DELL'AGO SULLA SECONDA.*
Stato
decisa il 1979-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400346-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIA PROMOSSA DINANZI ALL'AGO DALL'ESPROPRIANTE IN ORDINE ALLA STIMA DELL'INDENNITA PER L'APPLICABILITA ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA ESPROPRIATIVA DI CRITERI FISSATI DA LEGGI DIVERSE DA QUELLE POSTE A FONDAMENTO DEL PROVVEDIMENTO ABLATORIO DA PARTE DELL'AUTORITA AMMINISTRATIVA - CONTESTUALE PROPOSIZIONE IN VIA SUBORDINATA DELLA DOMANDA DI RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DELL'INDENNITA - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA SULLA PRIMA DOMANDA - PERSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DELL'AGO SULLA SECONDA.*

Con riguardo al giudizio promosso dall'espropriante, davanti al giudice ordinario, per ottenere, in via principale, la stima dell'indennita espropriativa secondo criteri fissati da leggi diverse da quelle in effetti poste dall'autorita amministrativa a fondamento del provvedimento ablatorio, e, in via subordinata, la mera riduzione dell'ammontare dell'indennita medesima secondo detti ultimi criteri, il riscontro, in Sede di regolamento preventivo, della giurisdizione del giudice amministrativo sulla prima di tali domande, in considerazione del fatto che essa investe scelte discrezionali dell'amministrazione stessa nel perseguimento di scopi di pubblico interesse, implica il venir meno del vincolo di subordinazione della seconda domanda, la quale assume il rilievo di pretesa autonoma, che, vertendo su posizioni di diritto soggettivo, va mantenuta alla giurisdizione del giudice ordinario adito. (V 3668/78, mass n 393175).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)