Sez. U, Sentenza n. 3668 del 22/07/1978 (Rv. 393175 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE FONDATA SULL'APPLICABILITA DI UNA LEGGE DIVERSA DA QUELLA EFFETTIVAMENTE POSTA A BASE DELL'ESPROPRIAZIONE - QUESTIONE NON MERAMENTE INCIDENTALE SULLE SCELTE OPERATE DALLA AMMINISTRAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE FONDATA SULL'APPLICABILITA DI UNA LEGGE DIVERSA DA QUELLA EFFETTIVAMENTE POSTA A BASE DELL'ESPROPRIAZIONE - QUESTIONE NON MERAMENTE INCIDENTALE SULLE SCELTE OPERATE DALLA AMMINISTRAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
In tema di espropriazione per pubblica utilita, il diritto soggettivo dell'espropriato, tutelabile dinanzi al giudice ordinario nel giudizio di opposizione avverso la stima dell'indennita, e quello di ottenere che l'indennita medesima venga correttamente liquidata in applicazione della legge in base alla quale e stato instaurato il procedimento ablatorio ed emesso il decreto di espropriazione. In detta Sede, l'opponente non puo sollevare questioni circa le scelte dell'amministrazione, nel senso di sostenere che questa avrebbe dovuto applicare una legge diversa da quella in concreto adottata, in quanto tali questioni introdurrebbero, in via principale e non meramente incidentale, un'indagine su decisioni discrezionali dell'amministrazione medesima nel perseguimento di scopi di pubblico interesse, e sulla legittimita degli Atti a tal fine emanati, preclusa al giudice ordinario e consentita soltanto dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa. Pertanto, l'operato della pa, che, pur dopo l'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971 n 865, abbia pronunciato l'espropriazione in base alla non abrogata legge 25 giugno 1865 n 2359, non puo essere posto in discussione davanti al giudice ordinario, al fine di ottenere la Determinazione dell'indennita secondo i criteri fissati dalla prima anziche dalla seconda delle citate leggi. (V 1671/77, mass n 385383; (V 3290/76, mass n 382083).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)