Sez. 1, Sentenza n. 6236 del 24/11/1981 (Rv. 417035 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO - SOCIETÀ - DECORSO DI PIÙ DI UN ANNO DALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ CON VENDITA DELL'INTERA AZIENDA - RILEVANZA AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO - SOCIETÀ - DECORSO DI PIÙ DI UN ANNO DALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ CON VENDITA DELL'INTERA AZIENDA - RILEVANZA AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ESCLUSIONE.*
La qualità di imprenditore di una società prescinde dal concreto compimento di operazioni commerciali ed è connaturale alla sua stessa esistenza, la quale non viene meno finché non siano effettivamente liquidati ed estinti i rapporti che ad essa fanno capo. Pertanto, al fine della dichiarazione del fallimento di una società, resta irrilevante l'eventuale decorso di più di un anno dalla data in cui la società stessa, ancorché vendendo l'intera azienda, abbia cessato la propria attività (art. 10 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267). (V 4736/79, mass n 401306; (V 3345/79, mass n 399743).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)