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Sez. 1, Sentenza n. 3345 del 14/06/1979 (Rv. 399743 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO - SOCIETA CESSATA - TERMINE PER IL FALLIMENTO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1979-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399743-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO - SOCIETA CESSATA - TERMINE PER IL FALLIMENTO - DECORRENZA.*

Il termine previsto dall'art 10 legge fallimentare per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore che abbia cessato l'Esercizio dell'impresa decorre, nel caso di societa, dalla data dell'effettiva chiusura della liquidazione dei rapporti obbligatori che ad essa fanno capo. Pertanto, la societa che non abbia estinto tutti i suoi rapporti passivi e assoggettabile al fallimento quale che sia il momento in cui abbia cessato di svolgere Atti di Esercizio dell'impresa commerciale. (Conf 1221/77, mass n 384899).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)