Sez. 6, Sentenza n. 48770 del 06/12/2012 Cc. (dep. 17/12/2012) Rv. 254277 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Ammissibilità - Procedimento relativo ad atti iscritti nel registro non contenente notizie di reato - Presupposti.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve adeguarsi alle scansioni e presupposti decisori previsti dagli artt. 409 e 410 cod. proc. pen. anche quando l'istanza di definizione sia stata a lui presentata dal P.M. in relazione a procedimento concernente atti iscritti nel registro dei fatti non costituenti notizie di reato (mod. 45); ne consegue che egli può dichiarare l'inammissibilità "de plano" dell'opposizione, senza fissare la camera di consiglio, solo se sia stata omessa l'indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)