Sez. 6, Sentenza n. 45206 del 16/07/2013 Cc. (dep. 08/11/2013) Rv. 257382 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE | Denuncia per calunnia presentata dall'indagato - Archiviazione del P.M. per insussistenza della notizia di reato - Opposizione del denunciante - Possibilità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
In tema di azione penale, qualora il P.M. nell'ambito di un procedimento per un determinato reato riceva una denuncia per calunnia presentata dall'indagato e dopo aver proceduto all'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. richieda l'archiviazione per insussistenza della notizia di reato, al denunciante non spetta il potere di presentare opposizione ex art. 409 cod. proc. pen., non potendo prospettarsi la possibilità di procedere ad indagini in assenza di notizia di reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)