Sez. 3, Sentenza n. 3607 del 13/04/1999 (Rv. 525258 - 01)
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Locazioni - Obbligazioni del conduttore non riconducibili al contenuto tipico della locazione - Obbligo di rimborso dei canoni telefonici - Competenza per materia del Pretore ex art. 8 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla legge 353 del 1990 - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE
Non rientrano nella competenza per materia del Pretore ai sensi dell'art. 8 cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 3 legge 353 del 1990) le controversie relative ad obbligazioni che, pure assunte con il contratto di locazione, non sono riconducibili al contenuto tipico della locazione, quali quella relativa al pagamento, in aggiunta al canone locativo autonomamente determinato, dei canoni telefonici.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)