Sez. L, Sentenza n. 5506 del 12/10/1988 (Rv. 460109 - 01)
PROVE CIVILI - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A PRESTAZIONI FORNITE DA UN MEDICO SPECIALISTA DI AMBULATORIO DELL'INAIL.*
PROVE CIVILI - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A PRESTAZIONI FORNITE DA UN MEDICO SPECIALISTA DI AMBULATORIO DELL'INAIL.*
La valutazione della documentazione prodotta e delle risultanze di causa, nonché l'interpretazione di clausole contrattuali costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice del merito ed incensurabili in Sede di legittimità, se sorretti da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, la quale, alla stregua dell'accordo nazionale unico per i medici ambulatoriali del 22 dicembre 1978, recepito dall'i.N.A.I.L., aveva escluso che nella prestazione fornita da un medico specialista di ambulatorio di tale ente fossero distinguibili due momenti, uno a fini di diagnosi e terapia, l'altro a fini medico-legali, e di conseguenza aveva negato che, per il periodo anteriore all'1 dicembre 1980 e per l'attività di certificazione relativa a ciascuna pratica previdenziale, il medico specialista ambulatoriale, legato all'i.N.A.I.L. da un rapporto continuativo di opera professionale, avesse diritto ad un compenso ulteriore rispetto a quello già corrispostogli alla stregua del citato accordo). (V 1619/87, mass n 451030).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)