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Sez. 6, Sentenza n. 16167 del 20/06/1989 Ud. (dep. 21/11/1989) Rv. 182613 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - DICHIARAZIONI ACCUSATORIE - RITRATTAZIONE - AUTOMATICO EFFETTO PREGIUDIZIEVOLE SULLE DICHIARAZIONI ACCUSATORIE - ESCLUSIONE - ELEVAZIONE DELLA RITRATTAZIONE A NUOVO E ULTERIORE ELEMENTO DI ACCUSA - POSSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182613-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - DICHIARAZIONI ACCUSATORIE - RITRATTAZIONE - AUTOMATICO EFFETTO PREGIUDIZIEVOLE SULLE DICHIARAZIONI ACCUSATORIE - ESCLUSIONE - ELEVAZIONE DELLA RITRATTAZIONE A NUOVO E ULTERIORE ELEMENTO DI ACCUSA - POSSIBILITÀ.*

La ritrattazione non ha alcun effetto automatico pregiudizievole sulle dichiarazioni accusatorie in precedenza rese, perché il giudice di merito può non solo mantenere inalterato il proprio favorevole giudizio in ordine a queste ultime, ma perfino considerare proprio l'eventuale successivo mendacio come fattore determinante per elevare la ritrattazione a nuovo ed ulteriore elemento di accusa. (Conf mass n 177917).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)