Sez. U, Sentenza n. 3592 del 18/02/1988 Ud. (dep. 19/03/1988) Rv. 177917 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RITRATTAZIONE - AUTOMATICO EFFETTO PREGIUDIZIEVOLE SULLA CHIAMATA DI CORREO - ESCLUSIONE - ELEVAZIONE DELLA RITRATTAZIONE A NUOVO E ULTERIORE ELEMENTO DI ACCUSA - POSSIBILITÀ.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RITRATTAZIONE - AUTOMATICO EFFETTO PREGIUDIZIEVOLE SULLA CHIAMATA DI CORREO - ESCLUSIONE - ELEVAZIONE DELLA RITRATTAZIONE A NUOVO E ULTERIORE ELEMENTO DI ACCUSA - POSSIBILITÀ.*
La ritrattazione non ha alcun automatico effetto pregiudizievole sulla chiamata di correo perché il giudice di merito può non solo mantenere inalterato il proprio favorevole giudizio in ordine a quest'ultima, ma persino considerare proprio l'eventuale successivo mendacio come fattore determinante per elevare la ritrattazione a nuovo e ulteriore elemento di accusa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)