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Sez. 1, Sentenza n. 6964 del 21/01/1976 Ud. (dep. 11/06/1976) Rv. 133835 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI- COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - COMPIMENTO DI ATTI ISTRUTTORI - ATTO ISTRUTTORIO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1976-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133835-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI- COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - COMPIMENTO DI ATTI ISTRUTTORI - ATTO ISTRUTTORIO - NOZIONE.*

Ai fini dell'Obbligo della comunicazione giudiziaria di cui all'art 304 cod proc pen, per 'atto di istruzioné deve intendersi soltanto l'atto promanante dal magistrato (pubblico ministero o giudice) che sia diretto o predisposto ad acquisire la prova del reato; deve trattarsi, cioe, di uno degli Atti disciplinati dal codice di rito quali Atti di istruzione, in essi compresi gli Atti di istruzione preliminare ed esclusi, naturalmente, gli Atti di polizia giudiziaria, compiuti di iniziativa propria di quest'ultima.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)