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Sez. 2, Sentenza n. 2136 del 25/05/1977 Ud. (dep. 25/02/1978) Rv. 138089 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - RIGIDITA DEI CRITERI LEGALI DI PREVENZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138089-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - RIGIDITA DEI CRITERI LEGALI DI PREVENZIONE - FATTISPECIE.*

Le misure di sicurezza prescritte dalle leggi sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro non possono essere sostituite da altre ad iniziativa del datore di lavoro, determinata da considerazioni soggettive influenzate esclusivamente da interesse personale. Le misure prescritte dalla legge sono, infatti, il risultato di calcoli preventivi secondo i dettami della tecnica e le acquisizioni dell'esperienza, sicche in caso di infortunio non e esente da colpa il datore di lavoro che non le abbia integralmente applicate. (nella specie, il datore di lavoro aveva, invano, dedotto l'adozione di una misura di sicurezza alternativa, alla Mancanza di protezione di un punzone di una pressa, misura alternativa consistente nella applicazione di tenaglie, ritenute inidonee ed aveva inutilmente dedotto che l'incidente era stato determinato dalla stanchezza o momentanea distrazione dell'operaio).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)