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Sez. 3, Sentenza n. 1880 del 26/05/1969 (Rv. 341021 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI- ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - IN GENERE - GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO - PRESUPPOSTO - DISCONOSCIMENTO ANCHE IMPLICITO DEL DIRITTO DEL DEBITORE - DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL CREDITO PER CAUSE SUCCESSIVE AL PIGNORAMENTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA SOMMA PIGNORATA - NATURA DI ORDINANZA - INAPPELLABILITA.*
Stato
decisa il 1969-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341021-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI- ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - IN GENERE - GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO - PRESUPPOSTO - DISCONOSCIMENTO ANCHE IMPLICITO DEL DIRITTO DEL DEBITORE - DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL CREDITO PER CAUSE SUCCESSIVE AL PIGNORAMENTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA SOMMA PIGNORATA - NATURA DI ORDINANZA - INAPPELLABILITA.*

La contestazione, che ai sensi dell'art. 548 cod.proc.civ., puo aprire un giudizio di cognizione incidente nel processo esecutivo e mirante ad accertare l'esistenza dell'Obbligo del terzo verso il debitore diretto (debitore espropriato) ai fini dell'esecuzione, presuppone, da parte del terzo, in modo esplicito od implicito, il disconoscimento del diritto del debitore. Qualora il terzo si dichiari debitore al momento del pignoramento (pur facendo presente che il credito si era estinto per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento, Estinzione che peraltro non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante), non vi e disconoscimento del diritto del debitore ed il conseguente provvedimento del pretore di assegnazione della somma pignorata, emesso in assenza di contestazione sull'Obbligo del terzo, ha natura di ordinanza e non e soggetto al rimedio dell'appello. (sulla prima parte, V. 806-67, massima n. 326895).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)