Sez. 3, Sentenza n. 15426 del 08/03/2016 Cc. (dep. 13/04/2016) Rv. 266816 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Partecipazione ad attività di volontariato - Indispensabili esigenze di vita - Allontanamento dagli arresti domiciliari - Autorizzazione - Rigetto - Legittimità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI
In tema di misure cautelari personali, la necessità di intraprendere un percorso rieducativo tramite la partecipazione ad attività di volontariato non rientra tra le indispensabili esigenze di vita, che, ai sensi dell'art. 284, comma terzo, cod. proc. pen., consentono di ottenere dal giudice l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, attesa la natura eccezionale di tale previsione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)