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Sez. 3, Sentenza n. 34235 del 15/07/2010 Cc. (dep. 22/09/2010) Rv. 248228 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Autorizzazione ad assentarsi per motivi di lavoro - Presupposti - Assoluta indigenza - Criteri di valutazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248228-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI

In tema di autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, la valutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza dello stesso deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, pur potendo ricomprendersi nei bisogni primari dell'individuo anche le necessità ulteriori rispetto alla fisica sopravvivenza, quali quelle relative alla comunicazione, l'educazione e la salute. (Fattispecie di ritenuta insussistenza dell'assoluta indigenza stante il reddito complessivo di euro 1.200 mensili goduto dal nucleo familiare dell'imputato, composto da quattro persone).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)